CURIOSITA'

Ascensori e condominio: cosa prevede la legge e come procedere ai lavori?

Per moltissime testate nazionali l’Italia è il Paese con il maggior numero di ascensori installati. È possibile trovare questo dato facendo una rapida ricerca online ma potrebbe essere più difficile indagare sulle regioni che spiegherebbero un dato così curioso.

Loading...

Come mai ci sono così tanti ascensori rispetto alla media europea?

Per dare una spiegazione logica ci siamo rivolti agli esperti di quest’azienda specializzata in ascensori e mini-ascensori. Il primo motivo che potrebbe spiegare la presenza di tanti impianti di trasporto ai piani potrebbe essere collegato alla presenza di una normativa piuttosto recente.

Essa impone alle nuove costruzioni la presenza di soluzioni per l’abbattimento delle barriere architettoniche. E difatti in Italia, a partire dal 1989, le barriere di accesso a persone con difficoltà motorie sono state messe al bando.

Ciò nonostante per chi è in carrozzina la vita non è cambiata in modo radicale come sperato anche se la legge ha apportato significativi miglioramenti sul piano dei diritti civili. Dopotutto il nostro Paese è molto antico e la legge ha dovuto tener conto anche di tutti gli stabili costruiti prima del 1989 che sono tantissimi e per i quali sono le aziende specializzate in ascensori ad aver offerto interessanti soluzioni.

Cosa prevede la legge del 1989?

L’assetto normativo che riguarda le barriere architettoniche prevede una serie di obblighi tra cui quelli che derivano dalle misure e dai formati. Difatti l’istallazione di un ascensore in uno stabile già edificato deve garantire facilità di accesso e sicurezza ai civili e, quindi, non deve causare ostacoli. È questo il motivo per cui si procede tramite un sopralluogo mirato ad individuare rischi e fattibilità del progetto oltre all’eventuale necessità di interventi strutturali.

Con il passare del tempo, tuttavia, le aziende si sono specializzate e hanno ideato modelli sempre più performanti oltre che altamente personalizzabili in base al luogo di installazione. Questo significa che anche in spazi molto ridotti sarà possibile trovare la soluzione più confortevole nel rispetto delle norme di sicurezza previste proprio dalla legge.

Normativa sugli ascensori: misure, rapporti condominiali, manutenzione

I tre capisaldi della normativa in materia di ascensori riguardano le misure minime, il tipo di iter da seguire in condominio e le responsabilità di manutenzione. Rispetto al primo valore è importante sapere che per le nuove costruzioni le misure minime sono differenti da quelle che riguardano edifici già esistenti, dove l’ascensore verrà installato successivamente all’edificazione.

Per conoscerle tutte in base al caso specifico basta leggere le indicazioni riportate nel Decreto Ministeriale 236 del 1989 intitolato “Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la vistabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento delle barriere architettoniche” Il decreto indica le dimensioni minime entro le quali l’installazione risulti fattibile e, ovviamente, a norma di legge.

Per quel che riguarda l’iter da seguire in condominio, vista l’obbligatorietà della presenza di un ascensore al fine di eliminare barriere d’accesso, è prevista una sorta di deroga. In particolare secondo quanto riportato all’articolo 12 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1999 la messa in esercizio di un ascensore deve essere trasmessa al Comune competente entro 30 giorni dalla dichiarazione di conformità dell’impianto.

Gli inquilini contrari all’installazione non possono opporsi. Semplicemente possono essere sollevati dai costi di realizzazione e manutenzione per i quali, tuttavia, non avranno diritto all’utilizzo dell’ascensore. Per quel che riguarda gli oneri, invece, è responsabilità dell’assemblea condominiale favorevole stipulare accordi con aziende specializzate per eseguire manutenzioni periodiche obbligatorie atte a favorire la sicurezza dell’utilizzo dell’impianto.

Le spese di uso e di manutenzione sono a carico degli utilizzatori dell’impianto. La manutenzione, distinta in straordinaria e ordinaria nel DM 37/08 è l’insieme di interventi volti a contenere il degrado derivante dall’uso.

Loading...